Il diritto di ripensamento e le modalità di esercizio nel caso di polizze assicurative stipulate online oppure telefonicamente

Il diritto di ripensamento, o diritto di recesso, viene concesso nel nostro paese a tutti coloro che stipulino un contratto che prevede la vendita di beni o servizi al di fuori di un punto vendita fisico.
Il diritto di ripensamento si applica, ad esempio, a tutte le vendite effettuate per corrispondenza, da un catalogo o da un sito web, ma anche da promotori ed agenti di vendita che operino al di fuori di esercizi commerciali, e dà la possibilità al cliente finale di poter restituire, entro un periodo di tempo che deve essere minimo di 10 giorni, i prodotti acquistati, ricevendo in cambio il rimborso della cifra pagata.

La normativa sul diritto di ripensamento è stata recepita in Italia nel 1999 e, nell'elenco dei contratti oggetto di tale diritto, sono stati inclusi alcuni servizi finanziari stipulati a distanza, tra i quali rientrano anche le polizze assicurative di Responsabilità Civile e le assicurazioni sulla vita, purché acquistate telefonicamente oppure tramite il web.
Il diritto di ripensamento con le modalità previste dalla norma non si applica quindi ai contratti assicurativi stipulati in filiale presso un'agenzia fisica, ma esclusivamente a quelli relativi a compagnie online.

Un decreto legislativo emanato nel 2005 ha prorogato i termini del diritto di ripensamento relativi ai servizi finanziari, comprese le assicurazioni: il cliente ha 14 giorni di tempo, a partire dall'entrata in vigore del contratto, per disdirlo, senza dover addurre alcuna motivazione. Questo termine di 14 giorni è esteso a 30 nel caso di diritto di ripensamento per polizze sulla vita.

Per poter effettuare il diritto di ripensamento come previsto dalla legge, è necessario che il cliente invii, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un modulo con cui viene richiesto il recesso dal contratto ed una dichiarazione che indichi il mancato verificarsi di sinistri nel periodo precedente alla rescissione della polizza; dovrà poi procedere alla restituzione, entro 15 giorni, dei documenti inviati dalla compagnia, nella fattispecie il contrassegno assicurativo e l'eventuale carta verde che autorizza la circolazione del veicolo all'estero con relativa copertura assicurativa. La maggior parte delle compagnie di assicurazioni online indicano sul proprio sito le condizioni specifiche per esercitare il diritto di ripensamento,  fornendo a volte anche un fac-simile del modulo che dovrà essere inviato.

Per quanto riguarda il pagamento del servizio, il consumatore ha diritto al rimborso della somma versata fino a quel momento, esclusa una percentuale del premio annuo proporzionata ai giorni in cui la copertura è stata effettivamente garantita ed escluse le tasse e le spese di gestione generate dal contratto stesso.
Affinché il diritto di ripensamento sia esercitabile dal cliente finale, è necessario che la polizza stipulata abbia una durata complessiva maggiore di sei mesi: in caso quindi di assicurazioni di breve validità, quali possono essere quelle di viaggio riferite ad un singolo episodio, o le eventuali polizze temporanee auto o moto di durata inferiore a 180 giorni, tale procedura non ha valore, ed il cliente finale non ha possibilità di recedere dal contratto.

Infine, nel caso in cui nella polizza assicurativa stipulata a distanza non siano indicate chiaramente le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di ripensamento, il consumatore ha per legge tre mesi di tempo per usufruirne, anziché i canonici 14 giorni.

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